Titoli di preferenza e parità di punteggio

Nota ATS di Genova - Prot. n. 8885 del 03/08/2023 - avente ad oggetto Pubblicazione sul sito Web istituzionale (www.istruzionegenova.gov.it) della modalità di efficacia dei titoli di preferenza relativamente alle GPS (2022-2024)

ATS di Genova - Prot. n. 8885 del 03/08/2023

I titoli di preferenza agiscono sulla posizione in graduatoria a parità di punteggio. Essi sono i seguenti (ex art. 5, comma 4, del DPR n. 487 del 9 maggio 1994):

   1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
   3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
   4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
   5) gli orfani di guerra; 
   6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
   7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   8) i feriti in combattimento; 
   9) gli insigniti di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
   10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
   11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
   13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
   14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
   15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
   16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
   17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
   18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
   19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
   a20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
  b21) aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni*.

Caso 1 - Parità di punteggio - La numerazione dell’elenco soprastante non è casuale ma è ordinata gerarchicamente secondo il grado d'importanza riconosciuto dall’Amministrazione. Per cui, a parità di punteggio, avanza nella posizione chi ha il titolo di preferenza più alto. Se anche una persona possedesse i titoli dal 2 al 21, passerebbe avanti l’aspirante che possegga il titolo di preferenza n. 1. Si fa notare che il titolo n. 17 è differente dal titolo n. 21 poiché nel primo caso si è prestato lodevole servizio, per non meno di un anno, nella propria amministrazione, nel secondo in altre amministrazioni dello Stato.

 

Caso 2 - Parità di punteggio e contestuale parità di titoli di preferenza - nel caso in cui gli aspiranti dovessero avere lo stesso punteggio e gli stessi titoli di preferenza allora scattano tre possibilità di vantaggio:

1) l’aspirante con figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2) l’aspirante che ha prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;

3) l’aspirante più giovane.

 

Accenni sui titoli di riserva - Oltre ai titoli di preferenza, agiscono come precedenze i titoli di riserva ovvero certificazioni di disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili), la cosiddetta Legge 68 (Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ovvero la norma che promuove l'inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato e le riserve di legge, e la L. 244/2007.

L’art. 3, c. 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407» (§ 4.3 - Nota AOODGPER Prot. n. 43440 del 19/07/2023 avente ad oggetto Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.).

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla L. 68/1999 e al D.Lgs n. 66 del 2010, articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali. «Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica».

Infine, per le priorità delle certificazioni di disabilità si rinvia alla normativa vigente e, tra gli altri, al § 4.2 della nota AOODGPER Prot. n. 43440 del 19/07/2023 che inoltre specifica «che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore».

 

Note

aDal 1° gennaio 2023 è stato inserito anche il 20 bis: gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (ai sensi del D.Lgs 36 del 28 febbraio 2021, n. 36 che ha disposto - con l'art. 50, comma 2 - l'introduzione del numero 20-bis) all'art. 5, comma 4). Si fa però presente che questa norma non ha efficacia sulle attuali GPS poiché il biennio di vigenza è iniziato nel 2022 quando la norma ancora non promanava effetti.

 

bSi fa notare che il titolo di preferenza n. 21 non rientra nell'elenco graduato ex art. 5, comma 4, del DPR n. 487 del 9 maggio 1994 poiché è valido soltanto a parità di punteggio e di titoli di preferenza (art. 5, comma 5). Le amministrazioni però, per consentirne la scelta al candidato, lo inseriscono come n. 21 (ultimo) affinché, in caso di parità di titoli di preferenza, esso possa essere discriminante come lo stesso comma 5 prevede.


Allegati

m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE(U).0008885.03-08-2023.pdf

Ultima revisione il 17-09-2024